LA CORTE DI APPELLO Pronuncia la seguente ordinanza nei confronti di Lio Massimo, gia' generalizzato in atti, difeso dall'avv. Paolo Munafo' del Foro di La Spezia; con la parte civile Andrea Pulcini difeso dall'avv. Lucia Mereu del Foro di Prato; Ritenuto che con sentenza 12 febbraio 2004 il Tribunale di Firenze ha assolto Lio Massimo dal delitto di lesioni personali aggravate nei confronti di Pulcini Andrea per non aver commesso il fatto; Rilevato che questa Corte con sentenza 28 gennaio 2005 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile Pulcini contro detta sentenza e che tale pronuncia e' stata annullata con sentenza 8 febbraio 2006 della Corte di cassazione che ha rinviato ad altra sezione di questa Corte per nuovo giudizio e che pertanto occorre esaminare in questa sede l'appello come sopra proposto dalla parte civile; Ritenuto che a seguito della legge n. 46/2006 espressamente applicabile ai giudizi in corso deve ritenersi che non vi sia attualmente una norma che attribuisca positivamente alla parte civile il mezzo di impugnazione dell'appello posto che l'attuale testo del primo comma dell'art. 576 c.p.p. ha sganciato la posizione della parte civile da quella del p.m., ma d'altra parte nessuna modifica e' stata introdotta all'art. 593 c.p.p. che prevedendo i casi di appello stabilisce la possibilita' di appellare solo per l'imputato e per il p.m. dimodoche', per il principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione (art. 578 c.p.p.), deve ritenersi che la parte civile non possa proporre appello; Ritenuto che tale normativa risulta contraria sia al principio di parita' dell'art. 3 della Costituzione sia piu' specificatamente al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione «ogni processo si svolge in condizioni di parita»; Ritenuto infatti che le condizioni di parita' devono riferirsi anche ai gradi del giudizio e alle impugnazioni esperibili e ritenuto che la nuova normativa della predetta legge crea disparita' tra le parti del giudizio civile riparatorio inserito nel processo penale in quanto alla parte civile non sono consentiti gli stessi tre gradi di giudizio che sono consentiti all'imputato - obbligato civilmente; Ritenuto che con riferimento alle situazioni processuali anteriori all'entrata in vigore della legge n. 46/2006 la disparita' si presenta stridente perche' con effetto retroattivo alla parte civile viene tolto ogni diritto di impugnazione compreso il ricorso per Cassazione che e' mezzo di impugnazione generalmente ammesso nel nostro ordinamento contro le sentenze di merito; Ritenuta l'ovvia rilevanza delle questioni sollevate nel presente giudizio trattandosi di valutare l'ammissibilita' dell'appello proposto dalla parte civile;